LEGGE REGIONALE N. 21 DEL
3-09-2002
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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TITOLO IV
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Piano pluriennale per l’edilizia universitaria abitativa
1. L'Assessorato all'Università predispone, avvalendosi delle
disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, un
piano pluriennale di interventi, finalizzato al cofinanziamento
degli interventi stessi da parte dello Stato al fine di realizzare:
a) il recupero e la ristrutturazione di immobili adibiti o da adibire
ad alloggi o residenze universitarie;
b) nuove costruzioni ed acquisti di aree ed edifici da adibire alla
medesima finalità;
c) l'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili
utilizzati per i fini istituzionali;
d) adeguamenti delle strutture in uso alle ADISU alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza;
e) la manutenzione straordinaria delle strutture abitative.
2. Sono attivati, in attuazione delle leggi 5 agosto 1978, n. 457,
2 dicembre 1991, n. 390, 17 febbraio 1992, n. 179, 4 dicembre
1993, n. 493, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia
residenziale pubblica programmi pluriennali relative alle
esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dalla legge
n. .338/2000, articolo 1, comma 8, riservando a tale scopo una
quota percentuale di finanziamenti disponibili.
3. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale.
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